(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54
                        del 25 novembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  L'ultimo  comma  dell'articolo 22 della L.R. 24 aprile 1984 n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni e' soppresso e cosi'  sostituito
dai seguenti due commi:
  "jNelle  gare  di  pesca  non si applicano i limiti di cui all'art.
20. Le specie catturate trattate con i necessari  accorgimenti,  alla
fine della gara devono essere reimmesse in acqua.
  Nelle  gare  di  pesca  a  salmonidi  deve  essere  precedentemente
effettuato adeguato  ripopolamento  alla  presenza  degli  agenti  di
vigilanza,  e  tutte  le  specie  ittiche  catturate  dovranno essere
consegnate  a  fine  gara  agli   agenti   di   vigilanza   i   quali
provvederanno,  su disposizione della Provincia, a recapitarle presso
enti  di  assistenza  e/o  beneficenza  che   si   siano   dichiarati
disponibili a riceverli per utilizzo alimentare".
  La  presente  Legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 14 novembre 1996
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 15
ottobre 1996 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  l'11
novembre 1996.